TERMINI E CONDIZIONI

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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUA

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

 

I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.

Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale.



REQUISITI

 

I requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono quindi:

  • l’autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;
  • il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute;
  • la prevalente personalità della prestazione;
  • la continuità che va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa, quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale (v. Lavoro autonomo occasionale);
  • il contenuto artistico-professionale dell’attività (fino al 31/12/2000): questo requisito, presente nella vecchia stesura dell’art. 49,c. 2, lett. a del TUIR, è stato abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 34 della L. 342/2000; pertanto da tale data anche le attività manuali e operative possono essere oggetto di rapporti di co-co-co, purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo e sussistano quindi tutti gli altri requisiti tipici della categoria;
  • la non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente;
  • la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.

 

MODELLO DI CONTRATTO DI LAVORO

 

Oggetto: contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Egr. Sig. ______________   considerando la sua disponibilità a soddisfare le esigenze della scrivente, qui di seguito riportiamo le condizioni dell’accordo:

1)CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

La ditta Swisstronic Affida l’incarico di collaboratore  presso la sede di ………  Via ………….. città…………….. al Sig. …………………. residente ………………… codice fiscale ………………;
Le è assegnato con le direttive tecniche ed organizzative riguardo alla realizzazione del seguente progetto di lavoro: ………………………………………………………………
Il presente contratto ha tutti i requisiti della collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, al di fuori d’ogni tipologia di lavoro subordinato.

2) - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Lei dovrà attenersi alle istruzioni che Le saranno impartite dalla scrivente, operando in concerto con i nostri funzionari o collaboratori; Lei deve informare la ns. direzione sull’andamento e sulla realizzazione delle modalità e sui tempi concordati per la realizzazione del progetto con cadenza mensile.

3) - DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorrerà dal …….. al ……….. salvo preavviso da comunicare 
La ns. ditta potrà risolvere il presente accordo, previa semplice comunicazione scritta, nel caso in cui Lei non sarà in condizione di prestare la sua attività per n. … giorni, anche non consecutivi nell’arco d’ogni semestre;

4) - COMPENSO

Le confermiamo che il compenso per le attività che dovrà svolgere, è concordato mensilmente in € 000,00. (da stabilire in funzione al tipo di assemblaggio/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (ai sensi della legge 335/95) 

5) - RIMBORSO DELLE SPESE

Il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese vive che sosterrà per l'adempimento delle sue prestazioni che agli effetti delle disposizioni di cui al T.U.I.D.

6) - NON SVOLGIMENTO IN FORMA PROFESSIONALE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DEL COLLABORATORE

IL collaboratore dichiara e assicura sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato ad eseguire non rientrano nell'oggetto dell'arte o professione eventualmente dal medesimo esercitata. Ai fini dell'art. 5 comma secondo del DPR 26/10/1972 n° 633, il collaboratore dichiara di non svolgere altra attività di lavoro autonomo.

7) - DISCIPLINA APPLICABILE

Ogni e qualsiasi modifica al presente accordo è valida solo se fatta per iscritto;
Il presente accordo è regolamentato dalla Legge 14.2.2003 n. 30, per quanto non qui disciplinato e applicabile, agli articoli 2222, 2227, 1256 e 2225 del Codice Civile, alla disciplina di cui al libro V° Titolo III del Codice Civile, alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Imposte Dirette approvato con DPR 22/12/1986 n° 917 ed infine alle disposizioni di cui al DPR 600/73.

8) -  CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere riguardo all’interpretazione  ed esecuzione del presente accordo, sarà sottoposta ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominato uno da ciascuna parte e il terzo, con funzioni da presidente, dai primi due. In caso di disaccordo, la nomina del presidente sarà fatta dal Tribunale competente. Il giudizio del collegio arbitrale reso in conformità del codice di procedura civile sarà inappellabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

  Swisstronic                            Il collaboratore incaricato

 

 

 

 

 

RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA

La nostra azienda si assume ogni respnsabilità in caso di smarriemnto della merce,in tal caso vi sarà comunque recapitato il pagamento per le vostre prestazioni.
 
Il nostro operato sarà conforme alle norme vigenti nel trattamento dei dati personali, così come disposto dalla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.